Firma Digitale
COS'E' LA FIRMA DIGITALE
La firma digitale è il risultato di una procedura informatica (validazione) che consente al sottoscrittore di rendere manifesta l’ autenticità del documento informatico ed al destinatario di verificarne la provenienza e l’integrità. In sostanza i requisiti assolti sono:
- Autenticità: con un documento firmato digitalmente si può essere certi dell’ identità del sottoscrittore;
- Integrità: sicurezza che il documento informatico non è stato modificato dopo la sua sottoscrizione;
- Non ripudio: il documento informatico sottoscritto con firma digitale, ha piena validità legale e non può essere ripudiato dal sottoscrittore.
COME FUNZIONA
Per generare una firma digitale è necessario utilizzare una coppia di chiavi digitali asimmetriche, attribuite in maniera univoca ad un soggetto detto Titolare della coppia di chiavi. La prima, chiave privata destinata ad essere conosciuta solo dal Titolare, è utilizzata per la generazione della firma digitale da apporre al documento, la seconda, chiave da rendere pubblica, viene utilizzata per verificare l’autenticità della firma. Caratteristica di tale metodo, detto crittografia a doppia chiave, è che, firmato il documento con la chiave privata, la firma può essere verificata con successo esclusivamente con la corrispondente chiave pubblica.La sicurezza è garantita dalla impossibilità di ricostruire la chiave privata (segreta) a partire da quella pubblica, anche se le due chiavi sono univocamente collegate.
Il DOCUMENTO INFORMATICO E VALORE PROBATORIO
Il Codice della Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n.82) definisce “documento informatico” “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Sancisce inoltre che “Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.” ed anche che “Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;” Possiamo quindi utilizzare la firma digitale per sottoscrivere una dichiarazione o un contratto, brevemente tutto ciò che richiede una sottoscrizione autografa ai sensi dell’art. 2702 del codice civile. La firma digitale garantisce quindi, nei confronti dei documenti informatici, la presenza degli stessi requisiti che la firma autografa garantisce nei confronti dei documenti cartacei, fornendo in più garanzia di immodificabilità dell’oggetto della sottoscrizione.
MARCATURA TEMPORALE
La procedura di marcatura temporale serve ad attestare l’esistenza di un documento informatico rispetto ad una data certa. Tale procedura, che deve essere resa disponibile ai propri titolari di firma digitale da ogni certificatore, prevede la generazione di una marca temporale che fornisce un riferimento temporale opponibile ai terzi atto a dimostrare l’esistenza di un documento informatico in un dato momento.

















