Ordinanza di divieto abbandono rifiuti

23 agosto 2023

Data di Pubblicazione

23 agosto 2023

IL SINDACO ORDINA

1. È VIETATO, nell’intero territorio comunale:

  • l’abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo; è, altresì, vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
  • l’abbandono ed il deposito su aree pubbliche (marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc…), su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di guardia per lo scolo delle acque piovane, su panchine, di qualsiasi tipologia di rifiuto (indifferenziati, differenziati, ingombranti, ecc.);
  • il deposito di buste, contenenti rifiuti di qualsiasi genere, all’interno dei contenitori stradali (cestini portarifiuti);
  • l’abbandono ed il deposito di qualsiasi tipologia di rifiuto (indifferenziati, differenziati, ingombranti, ecc.) nei pressi dei contenitori stradali (cestini portarifiuti);
  • gettare a terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche;
  • il deposito sulla pubblica via o nelle adiacenze di abitazioni ed esercizi commerciali di contenitori di vario genere per fornire cibo ad animali domestici o randagi.

2. È FATTO OBBLIGO a tutti gli utenti:

  • di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata inerenti il corretto conferimento (vedi Eco-Vocabolario, guida pratica fornita a tutte le utenze), utilizzando gli appositi mastelli per ciascuna tipologia di rifiuto e rispettando il calendario predisposto dalla società appaltatrice del servizio di raccolta RSU;
  • di conferire le seguenti tipologie di rifiuto mediante il ritiro gratuito a domicilio, previo appuntamento telefonico o presso il Centro Comunale di Raccolta: Ingombranti, RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), indumenti usati per i quali è prevista anche la raccolta l'ultimo venerdì di ogni mese, farmaci scaduti, contenitori tossici o infiammabili e oli vegetali esausti.

AVVERTE

che per le violazioni della presente ordinanza, accertate dagli organi di vigilanza preposti, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro, ex art. 255, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006.
In aggiunta alla suddetta sanzione sarà imposto al trasgressore la bonifica dell’area deturpata.
Nell’eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà ad inoltrare
apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.

INVITA

la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione finalizzata
all'individuazione dei trasgressori della presente ordinanza, nonché a segnalare eventuali
depositi e abbandono di rifiuti nel territorio comunale.

DISPONE

  • che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza nonché l’accertamento delle eventuali violazioni sono demandate alla Polizia Locale, ai Carabinieri e alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;
  • che per l’accertamento delle violazioni, oltre alla diretta contestazione, potranno essere utilizzate videocamere fisse e mobili ovvero fototrappole da installare nel territorio comunale ove ritenuto necessario.