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Prevenzione incendi boschivi e campestri

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I L   S I N D A C O

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 215 del 03.03.2010;
Vista l’ordinanza sindacale n. 3, prot. n. 8530 del 04 Maggio 2010;
Al fine di evitare il pericolo di incendi boschivi e campestri durante la prossima stagione estiva;

O R D I N A

1) A tutti i cittadini che, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo, dal 15 giugno al 15 settembre 2010 è tassativamente vietato:
  • accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
  • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
  • inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l’erba secca;
  • abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
2) Le Società di gestione delle Ferrovie, l’ANAS, la Società Autostrade, gli Enti Locali, i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane, entro il 15 giugno 2010 lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione ovvero distanti da queste meno di duecento metri, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purchè di natura eco-compatibile. Il periodo scelto per il trattamento dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima  pericolosità incendi.
3) I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° maggio, devono comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e quelle periferiche, comunicare il riferimento del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia entro e non oltre il 15 maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.
4) I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La bruciatura delle stoppie, dall’accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull’andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l’espansione incontrollata del fuoco. I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell’accensione delle stoppie devono darne preventiva comunicazione, almeno sette giorni prima della data di inizio della bruciatura, all’Amministrazione Comunale competente per territorio che dovrà curarne l’istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al presente Decreto e con le altre norme ivi richiamate, nonché con riferimento ad eventuali rischi di incendio di interfaccia. Degli esiti di tale istruttoria l’Amministrazione Comunale dovrà dare preventiva comunicazione, almeno 48 ore prima, al Corpo Forestale dello Stato, al Servizio Foreste regionale, ed alla Sala Operativa Unificata Permanente, con specifica indicazione degli estremi catastali delle aree interessate.
5) I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, a riposo o a pascolo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l’obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

I N V I T A

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive a realizzare, entro il 15 giugno 2010, una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

D À   A T T O   C H E
  • le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 2 del D.P.G.R. N° 215 del 03.03.2010, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
  • le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 7 del D.P.G.R. N° 215 del 03.03.2010, saranno punite a norma dell’art. 7 bis comma 2 del Regolamento Regionale n. 28/08.
  • ogni altra inosservanza alle disposizioni del D.P.G.R. N° 215 del 03.03.2010, sarà punita a norma dell’art. 11 della L.R. 15 del 12/05/1997 e dell’art. 49 della L.R. n. 27 del 13/08/1998
    salvo che il fatto non costituisca reato.

I N C A R I C A

il Comando del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, a vigilare sulla stretta osservanza delle presenti disposizioni, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

IL SINDACO
F.to
Ing. Francesco SQUICCIARINI